Sempre necessaria l’indicazione dei votanti per verificare quorum e conflitti d’interesse
di avv. Giuseppe Nuzzo
Occorre fare molta attenzione alla redazione dei verbali delle assemblee di condominio. Eventuali vizi del verbale possono infatti compromettere la validità delle deliberazioni assembleari e portare, di regola, alla annullabilità (e non alla nullità) delle stesse delibere. I condomini assenti, dissenzienti e astenuti possono contestare i vizi del verbale entro 30 giorni dall’assemblea o dalla comunicazione del verbale.
Fra i presupposti di validità delle delibere del condominio, vi è l’indicazione analitica, a verbale, dei nomi dei votanti e delle loro rispettive quote in millesimi. Ciò al fine di poter successivamente verificare, anche ai fini dell’impugnazione, l’esistenza dei quorum previsti dalla legge e degli eventuali conflitti di interesse.
Con particolare riferimento all’indicazione dei condomini, una recente sentenza del Tribunale di Roma del 6 dicembre 2016 ha peraltro precisato che il verbale non deve necessariamente contenere i nominativi dei condomini che hanno votato a favore dell’assemblea. Infatti, non è annullabile la delibera il cui verbale – anche se privo dell’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore – se contenga comunque l’elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi e, nel contempo, indichi nominativamente i partecipanti astenuti e contrari, nonché il valore complessivo delle rispettive quote millesimali.
Tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini abbiano superato il quorum richiesto dall’art. 1136 c.c., senza che, tra l’altro, l’eventuale correzione del verbale – effettuata dopo la conclusione dell’assemblea, allo scopo di eliminare gli errori relativi al computo dei millesimi ed ai condomini effettivamente presenti all’adunanza – possa inficiare l’adottata delibera (cfr. Cass. civ. n. 6552/2015).
In un altro caso preso in esame sempre dal Tribunale di Roma (sentenza n. 229 del 10 gennaio 2017), cinque condomini impugnavano le delibere di approvazione dei rendiconti consultivi. Secondo i condomini, le delibere erano illegittime in quanto non erano stati indicati i nominativi dei presenti e dei votanti, assenzienti e dissenzienti, per la verifica dei quorum costitutivi e deliberativi.
Ebbene, nel corso del giudizio è emerso che non erano stati indicati nel verbale né i nomi dei votanti né le singole quote che rappresentavano. Risultava verbalizzato solo che “…risultato: favorevoli 4340,83 contrari 1471,35” e “… risultato: 1687,60 …”, senza indicazione alcuna in ordine ai nomi dei votanti a favore e contro e degli astenuti.
Da qui le conclusioni del giudice romano, che ha accolto la domanda e annullato le delibere impugnate.
L’assenza di indicazioni circa i nominativi dei soggetti che hanno votato le delibere (necessarie per rilevare eventuali conflitti di interesse dei partecipanti e per evidenziare le singole quote) non consente di accertare in quale guisa le singole approvazioni siano state assunte, con la conseguenza che le delibere impugnate devono essere annullate per un vizio di formazione della volontà dell’organizzazione condominiale.