di avv. Giuseppe Nuzzo
Il Condominio non può chiedere la demolizione della sopraelevazione realizzata dal proprietario del lastrico solare in violazione delle norme antisismiche, se sono state rispettate le distanze legali e non si configura un pericolo imminente di un grave danno alla proprietà condominiale.
Il manufatto privo dei requisiti antisismici non va demolito se rispetta le distanze legali e non costituisce pericolo per il condominio. Questa, in estrema sintesi, la decisione del Tribunale di Roma che, con sentenza n. 18844 del 10 ottobre 2016, ha respinto la domanda di ripristino dei luoghi formulata dal condominio. Pur essendo stata realizzata in violazione della normativa antisismica di cui al DM 14.1.2008, tuttavia la sopraelevazione non viola le norme sulle distanze legali. Respinta anche la domanda di risarcimento danni per carenza di prova del pregiudizio, anche potenziale, che l’edificio avrebbe subito a causa della sopraelevazione.
Il ragionamento seguito dal giudice romano parte da una premessa fondamentale: in sede civile possono essere esaminate solo le conseguenze civilistiche di tali violazioni, che ben potrebbero, ed anzi conoscono, più severe discipline in ambito amministrativo e penale.
Il giudice richiama poi l’art. 872 del codice civile, il quale dispone che la riduzione in pristino si può ottenere quando sia state violate le norme in materia di distanze legali contenute nel codice civile o quelle “integrative” richiamate dallo stesso codice. Nel caso di specie, dunque, occorre verificare se le norme antisismiche di cui al DM 14.1.2008 possano considerarsi o meno integrative della disciplina in tema di distanze legali.
Ora, secondo il Tribunale non tutte le violazione della normativa c.d. antisismica determinano la possibilità di chiedere la riduzione in pristino. Anche per le norme antisismiche vale l’art. 872 sopra citato. Perciò, si deve distinguere tra le norme integrative e nome non integrative del codice civile. Il diritto alla demolizione sussiste solo ove si tratti di violazione di norme antisismiche che attengono alla disciplina dettata dal codice civile negli articoli 873 e seguenti. Per le altre violazioni è concesso solo il risarcimento del danno, “salvo che non si verifichi una concreta lesione o il pericolo attuale di una lesione all’integrità materiale della cosa oggetto di proprietà o non si abbia la violazione di altra specifica norma delimitativa della sfera delle proprietà contigue che conceda in via autonoma la tutela diretta” (Cass. civ. n. 5823/84).
Da qui la decisione del Tribunale di rigettare la domanda di demolizione formulata dal condominio. Nella fattispecie, infatti, non viene in evidenza alcuna violazione delle distanze legali. Inoltre, come accertato dal CTU, non sussiste l’attualità o il pericolo imminente di un grave danno alla proprietà condominiale (il carico sul solaio è stato addirittura ridotto dopo i lavori di sopraelevazione).